Statuto
È costituita l’Associazione denominata “EUROPA UOMO ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in forma abbreviata, “EUROPA UOMO ITALIA A.P.S”
(d’ora in poi Europa Uomo Italia o l’Associazione) che si ispira e applica i principi del Terzo Settore, viene disciplinata dal relativo Codice (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche e integrazioni) e in quanto compatibile dal Codice Civile.
Europa Uomo Italia è il Forum italiano della coalizione dei pazienti di tumore della prostata Europa Uomo Europa, si ispira e si richiama al suo Manifesto e ai suoi dieci obiettivi, ne condivide e ne persegue le finalità.
Europa Uomo Italia ha durata illimitata, ha sede a Milano, Viale Beatrice d'Este n. 37 e può costituire e modificare delegazioni e sedi con delibera del Consiglio Direttivo.
Europa Uomo Italia non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore.
Nell’ambito delle questioni sanitarie nazionali ed europee riguardanti le patologie prostatiche con particolare riguardo al tumore della prostata, l’Associazione ha lo scopo di accrescere la sensibilità collettiva e istituzionale sul tumore della prostata, promuove e sostiene la tutela dei diritti dei pazienti e dei loro familiari e la loro qualità di vita; promuove l’impegno delle istituzioni e della collettività per la prevenzione generale, la ricerca, la diagnosi precoce, la diffusione e l’accesso a centri multidisciplinari e alle alternative di cura efficaci e innovative. Sui temi anzidetti, Europa Uomo Italia promuove, sostiene e realizza un’informazione corretta, aggiornata e diffusa.
Nel perseguire le finalità di cui sopra, l’Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate all’art. 5, comma 1, lettere a), b) c), h) i) e w) del Codice del Terzo Settore e in particolare svolge:
- interventi e servizi sociali (art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modifiche);
- interventi, servizi e prestazioni (Legge 5 febbraio 1992, 104 e Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modifiche) (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- promuove, sostiene e svolge ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h); −
- promuove, sostiene e organizza attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del Lgs. 117/2017 (lettera i);
- promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017,
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).
- Europa Uomo Italia persegue tali finalità e svolge attività di interesse generale in collaborazione con Europa Uomo Europa e anche con istituzioni pubbliche e private, altre associazioni di promozione sociale ed enti del Terzo Settore con finalità similari, con le azioni volte, a titolo d’esempio e non in via esaustiva, a:
- diffondere l’informazione corretta e aggiornata sulle patologie prostatiche e in particolare sul tumore della prostata, richiamando l’attenzione della collettività sulla necessità di affrontare il tumore della prostata con consapevolezza e sulla rilevanza e priorità della diagnosi precoce;
- promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca e di studio sulle innovazioni scientifiche e tecnologiche per la diagnosi e le cure riguardanti le patologie prostatiche e in particolare il tumore della prostata;
- promuovere, organizzare, realizzare e diffondere ricerche e indagini che riguardano l’informazione, la consapevolezza, la prevenzione, la diagnosi precoce, le cure, la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari;
- promuovere e accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei pazienti e dei loro familiari dei diritti loro riconosciuti, nonché sostenere la concreta attuazione di tali diritti;
- promuovere, sostenere e organizzare campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione sugli stili di vita corretti, sulla familiarità, sulla mutazione patogenetica, sulla diagnosi precoce, sulle alternative di cura efficaci, sulla multidisciplinarietà delle cure, sulla qualità di vita dei pazienti nel percorso di cura, sui diritti dei pazienti;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario, anche sui temi della comunicazione con i pazienti e la loro qualità di vita favorendo la dimensione interdisciplinare, di scambio e di condivisione di dati ed esperienze;
- promuovere, sostenere e fornire ai pazienti e ai loro familiari sin dal momento della diagnosi, prima, durante e dopo le cure percorsi informativi, percorsi educativi e supporto di tipo psicologico, anche mediante gruppi di auto aiuto, condivisione di esperienze e percorsi di riabilitazione;
- promuovere, sostenere e fornire alle persone con familiarità di tumore della prostata e portatori di mutazione patogenetica adeguati percorsi d’informazione, educativi, di supporto psicologico e di condivisione di esperienze;
- promuovere e realizzare visite per la diagnosi precoce sul territorio anche in collaborazione con le strutture sanitarie, gli enti pubblici e privati, altri enti del Terzo Settore; j) promuovere e sostenere istanze, richieste e iniziative a carattere territoriale e/o nazionale a favore dei pazienti e dei loro familiari;
- promuovere attraverso l’informazione la partecipazione dei pazienti a studi clinici controllati;
- sostenere, patrocinare, partecipare, organizzare e realizzare studi, pubblicazioni, campagne, convegni, seminari, incontri di informazione e di aggiornamento sulle attività e tematiche anzidette.
Le attività indicate sono svolte in favore dei propri Associati, di loro familiari e della collettività in generale.
Per realizzarle l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato degli Associati e dei Volontari o delle persone aderenti agli Enti associati.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 che abbiano carattere strumentale e secondario ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Il Consiglio Direttivo individua tali attività.
Per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, l’Associazione svolge, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi in modo continuativo e organizzato, anche con la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi. L’Associazione può dotarsi di un Codice Etico e di ulteriori specifici regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e adottati con delibera dell’Assemblea.
Il numero degli Associati è illimitato. Ai sensi di legge, il numero non può essere inferiore a sette (7) persone fisiche, ovvero a tre (3) Associazioni di Promozione Sociale. Gli associati condividono il presente statuto, si attengono alle delibere degli organi sociali e versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; Possono associarsi:
- le persone fisiche che condividono le finalità associative, desiderano impegnarsi per la loro realizzazione, avendo vissuto direttamente o indirettamente le patologie prostatiche e in particolare il tumore alla prostata, o che sono sensibili a queste patologie; - le Associazioni di Promozione Sociale o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità di Europa Uomo Italia, rappresentano i pazienti affetti dalle patologie e/o i loro familiari cui è rivolta l’Associazione, o che si occupano delle patologie e delle problematiche collegate, che si attengono alle delibere degli organi sociali e che versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
La qualifica di Associato è incompatibile con lo svolgimento della carica di amministratore in altre Associazioni e/o Enti o Società e/o Imprese con scopo analogo o affine, salvo espressa autorizzazione dell’Assemblea degli Associati.
L’ammissione di tutti gli interessati è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. L’interessato, ricevuta la comunicazione di diniego, ha sessanta giorni dalla ricezione per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Gli Associati contribuiscono alle spese annuali con la quota associativa, che non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non può essere restituita in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.
Ciascun Associato ha diritto: di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; di recedere in qualsiasi momento; di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Ciascun Associato ha il dovere di: rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali.
Ogni Associato ha il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento delle finalità di Europa Uomo Italia.
L’Associato ha il dovere di versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo si scioglie individualmente per recesso, esclusione o morte dell’Associato.
L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione. I diritti derivanti dallo status di Associato non sono trasferibili e l’Associato che abbia cessato di appartenere all’Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all’Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio. Il Consiglio Direttivo decide l'esclusione degli Associati deliberandola con la maggioranza dei due terzi, per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Il Consiglio Direttivo sentito l’Associato interessato, delibera in merito alla sua esclusione e comunica per iscritto allo stesso la propria decisione entro quindici giorni dalla sua L’Associato può impugnare la decisione direttamente in Assemblea mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione L’Assemblea, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a difesa dall’interessato.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
- da contributi privati o pubblici con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio
- da ogni altro bene pervenuto a qualsiasi titolo espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi Il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione del patrimonio per le finalità dell’Associazione, su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
Ai sensi dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 del presente Statuto. In relazione agli eventuali investimenti il Consiglio Direttivo relaziona all’Assemblea.
Le entrate economiche dell’Associazione provengono da:
- le quote associative
- i beni provenienti da lasciti e donazioni o acquisti non destinati ad incremento del patrimonio;
- i contributi pubblici e privati;
- le eventuali rendite finanziarie e patrimoniali;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- le entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2, del Codice del Terzo Settore;
- i corrispettivi da Associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi e nel rispetto dell’art. 85, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- le altre entrate espressamente previste dalla legge;
gli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva, secondo i criteri dettati dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore, il conto patrimoniale e il conto economico dell'esercizio decorso (il “Bilancio”), oltre al bilancio di previsione per l'esercizio successivo, da sottoporsi entrambi all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. È vietata, ai sensi dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore, la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organisociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) del Bilancio dell’esercizio decorso, corredato dalla necessaria documentazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore e dell’art. 2 del presente Statuto nella nota integrativa al Bilancio.
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati (o “Assemblea”);
- il Consiglio Direttivo (il “Consiglio”);
- il Presidente dell’Associazione (o “Presidente”);
- il Segretario Generale e il Tesoriere
- il Comitato Scientifico;
- l’Organo di controllo e il Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli Associati. In essa esercitano il proprio diritto di voto tutti gli Associati che risultino iscritti nel Libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto a esprimere un solo voto.
L'Assemblea ordinaria:
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo con cadenza triennale;
- al ricorrere dei requisiti dimensionali previsti dalla legge, e comunque per facoltà dell’Associazione, nomina e revoca i componenti dell’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 e il Revisore legale ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017;
- approva il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’avvio delle relative azioni;
- delibera sull’esclusione degli Associati secondo quanto previsto all’art. 4 del presente Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera con riferimento gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- approva il Codice Etico e gli altri eventuali specifici regolamenti; j) delibera sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera su:
- le modifiche dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 3 giorni prima della data fissata.
Poiché si tratta di una associazione complessa a carattere nazionale, si prevede la possibilità di ammettere il voto per delega, ma nessun associato può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti apportati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di sette (7) fino ad un massimo di undici (11) componenti.
I Consiglieri sono eletti fra gli Associati e devono essere in maggioranza persone fisiche che condividono le finalità associative, il presente statuto, si attengono alle delibere degli organi sociali e versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. È componente di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente dell’Associazione uscente. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Presidente precedente convoca entro sette (7) giorni la prima riunione del Consiglio Direttivo eletto, da tenersi al massimo entro quindici (15) giorni dall’Assemblea.
Nel corso della prima riunione, il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, due
(2) Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre decidere di organizzarsi per aree di competenza, anche conferendo apposita delega a singoli Consiglieri ad Associati e a Volontari.
I componenti del Consiglio rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e, comunque, sino a che non siano stati nominati i loro successori e sono rieleggibili.
I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive o non contribuiscano in alcun modo all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.
Il Consiglio può provvedere a sostituire il/i Consiglieri decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute. Nel caso non sia possibile, il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria
per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati decadono dalla carica con gli altri componenti già eletti.
Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria; il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità e in ogni caso almeno una volta ogni tre (3) mesi, mediante comunicazione scritta inoltrata ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data della riunione tramite mezzo elettronico. Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera, quando non è diversamente prevista una maggioranza qualificata, a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio:
- è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei Le delibere del Consiglio sono ove non previsto assunte a maggioranza.
- dà esecuzione alle deliberazioni e dà corso agli indirizzi dell’Assemblea degli Associati;
- compie ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento delle finalità associative che non sia attribuito dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o di altro organo;
- predispone il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte; − predispone il Codice Etico e i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone e sottopone all’Assemblea il programma di attività da svolgersi nel corso dell’esercizio sociale e il relativo bilancio preventivo;
- delibera l’ammissione o l’esclusione delle domande degli aspiranti Associati;
- ratifica nella prima seduta i provvedimenti adottati eccezionalmente dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- cura la gestione dei beni mobili e immobili dell’Associazione o da essa detenuti;
- sostiene, promuove e coordina l’attività territoriale;
- delibera sul regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico;
- nomina con delibera a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) i componenti del Comitato Scientifico e può revocare uno o più dei suoi componenti con la medesima maggioranza qualificata.
Entro sette giorni dall’elezione da parte dell’Assemblea il Consiglio nomina il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Segretario Generale e un Tesoriere. In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri nominati, il Consiglio provvede alla sostituzione secondo le modalità previste nell’articolo precedente.
Il Consiglio può delegare l’attuazione dell’attività (o parte di essa) nel rispetto del programma deliberato dall’Assemblea a un comitato ristretto (Comitato Esecutivo), composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. È facoltà del Consiglio
Direttivo avocare a sé o modificare le deleghe assegnate al Comitato ristretto. Per l’attuazione delle attività delegate, il Consiglio stabilisce trimestralmente, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, il limite di spesa, da intendersi anche come impegni di spesa, del Comitato Esecutivo. Le spese e gli impegni di spesa assunti sono ratificati con delibera dal Consiglio nella prima riunione convocata.
Il comitato è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, e ogni qual volta lo ritenga utile, necessario o urgente
Il comitato predispone ogni tre mesi una relazione per il Consiglio sull’attività svolta, sulla gestione, sulle spese e sugli impegni di spesa assunti, che va inviata con la proposta di Ordine del Giorno entro sette (7) giorni dalla riunione trimestrale del Consiglio.
La delibera di spese o impegni di spesa superiori al limite fissato trimestralmente resta di competenza esclusiva del Consiglio.
Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta del Consiglio Direttivo ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di documentata necessità e urgenza assume eccezionalmente i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso entro i successivi 7 giorni.
In caso di assenza o impedimento temporanei, Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente vicario, è sostituito, nel rispetto dell’ordine che segue, da uno dei Vice Presidenti, dal Segretario Generale, da un Consigliere delegato dal Consiglio. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i
pubblici uffici, la firma del sostituto fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Il Segretario Generale viene nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro degli Associati
È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Con delibera del Consiglio il Segretario può svolgere tali compiti con il supporto e l’ausilio di altri Associati o Volontari, di dipendenti, consulenti o collaboratori che ne abbiano le competenze.
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri, resta in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Predispone lo schema del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il 31 novembre di ogni esercizio, e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo.
Provvede alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell’Associazione e alla conservazione della documentazione relativa.
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo o alle spese del Comitato Esecutivo, entro il limite di spesa stabilito. Con delibera del Consiglio il Tesoriere può svolgere tali compiti con il supporto e l’ausilio di altri Associati o Volontari, ovvero di dipendenti, consulenti o collaboratori che ne abbiano le competenze.
Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri non inferiore a undici (11), oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.
La prima riunione del Comitato Scientifico è convocata dal Presidente senza obbligo di forma entro quindici (15) giorni dalla nomina dei componenti dello stesso.
La composizione del Comitato Scientifico deve rispettare il principio di multidisciplinarietà. La presenza femminile è, ove possibile, di almeno un terzo.
Il Comitato tecnico-scientifico svolge una funzione propositiva e tecnico-consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e per ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere confermati.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Le dimissioni devono essere
ratificate dal Consiglio Direttivo. L’incompatibilità e la revoca devono essere decise dallo stesso Consiglio con la maggioranza dei due terzi (2/3).
Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede a convocare le riunioni almeno tre volte all’anno, senza obbligo di forma. La convocazione è comunicata anche al Consiglio Direttivo che può parteciparvi, delegando uno o più Consiglieri. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell’Associazione o un suo delegato possono partecipare al Consiglio.
L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
-Libro degli Associati;
-Registro dei Volontari;
-Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea;
-Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
-Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo (se nominato). I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle
riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali.
I “Volontari” sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari, iscritti nell’apposito Registro dei Volontari, possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in conformità con quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione è tenuta ad assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti indicati dall’art. 36 dello stesso Codice.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e, in caso sia stato redatto, anche dal regolamento adottato dall’Associazione.
In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, ad altri Enti del Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio de RUNTS., salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.





